Articolo 2 - La sanazione in
radice
Can. 1161 - §1. La sanazione
in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza
rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la
dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma canonica se non fu osservata,
nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.
§2. La convalidazione avviene al momento della
concessione della grazia; la retroazione, invece, la si intende fatta al
momento della celebrazione del matrimonio, se non è stabilito altro
espressamente.
§3. Non si conceda la sanazione in radice se non è
probabile che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale.
Can. 1162 - §1. Se
difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio
non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall'inizio,
sia che, dato all'inizio, sia stato revocato in seguito.
§2. Che se invece, il consenso era mancato all'inizio,
ma poi venne dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il
consenso.
Can. 1163 - §1. Il
matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima,
può essere sanato, purché perseveri il consenso di entrambe le parti.
§2. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di
diritto naturale o divino positivo, può essere sanato solo dopo che sia cessato
l'impedimento.
Can. 1164 - La
sanazione può essere concessa validamente anche all'insaputa di una o di
entrambe le parti; ma non la si conceda se non per una grave causa.
Can. 1165 - §1. La
sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica.
§2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo
diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità, e
ottemperando alle condizioni di cui al [link] can.
1125, per la sanazione di un matrimonio misto; dal medesimo, invece,
non può essere concessa, se c'è un impedimento la cui dispensa è riservata alla
Sede Apostolica a norma del [link] can. 1078, §2, o
se si tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già
cessato.
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