PARTE SECONDA
GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO I
I SACRAMENTALI (Cann. 1166 –
1172)
Can. 1166 - I
sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei
sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa,
effetti soprattutto spirituali.
Can. 1167 - §1.
Solo la Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali o interpretare
autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o modificarli.
§2. Nel porre o amministrare i sacramentali si
osservino accuratamente i riti e le formule approvate dalla Chiesa.
Can. 1168 -
Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma
dei libri liturgici, alcuni sacramentali, a giudizio dell'Ordinario del luogo,
possono essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità
convenienti.
Can. 1169 - §1. Le
consacrazioni e le dedicazioni possono essere compiute validamente da coloro che
sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia
permesso dal diritto o da legittima concessione.
§2. Le benedizioni possono essere impartite da
qualunque sacerdote, eccettuate quelle riservate al Romano Pontefice o ai Vescovi.
§3. Il diacono può impartire solo le benedizioni che
gli sono espressamente consentite dal diritto.
Can. 1170 - Le
benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere
date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della
Chiesa, persino ai non cattolici.
Can. 1171 - Le cose
sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione
o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi
profani o impropri, anche se sono in possesso di privati.
Can. 1172 - §1.
Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha
ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza.
§2. L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al
sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di
vita.
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