CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE
DELLE ESEQUIE
Can. 1177 - §1. Per
qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella
chiesa della propria parrocchia.
§2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro
cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un'altra
chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il
parroco proprio del defunto.
§3. Se la morte è avvenuta fuori della propria
parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è stata
legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate
nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia
designata un'altra dal diritto particolare.
Can. 1178 - Le
esequie del Vescovo diocesano siano celebrate nella sua chiesa cattedrale,
eccetto che ne abbia scelta un'altra egli stesso.
Can. 1179 - Le
esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma
siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l'istituto o la
società sono clericali, diversamente dal cappellano.
Can. 1180 - §1. Se
la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati
in esso, a meno che non ne sia stato legittimamente scelto un altro dal
medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla sua sepoltura.
§2. A tutti, poi, se non ne hanno la proibizione dal
diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria sepoltura.
Can. 1181 - Per
quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le
disposizioni del [link] can. 1264, procurando,
tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i
poveri non siano privati delle dovute esequie.
Can. 1182 -
Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a
norma del diritto particolare.
|