CAPITOLO II
A CHI SI DEVONO
CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
Can. 1183 - §1.
Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli.
§2. L'Ordinario del luogo può permettere che si
celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano
battezzare, ma che sono morti prima del battesimo.
§3. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, si
possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa
o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà
contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.
Can. 1184 - §1. Se
prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati
delle esequie ecclesiastiche: 1) quelli che sono notoriamente apostati,
eretici, scismatici; 2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per
ragioni contrarie alla fede cristiana; 3) gli altri peccatori manifesti, ai
quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.
§2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti
l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.
Can. 1185 - A chi è
escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale.
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