TITOLO
IV
IL
CULTO DEI SANTI, DELLE SACRE IMMAGINI E DELLE RELIQUIE (Cann. 1186 –
1190)
Can. 1186 - Per
favorire la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa affida alla speciale e
filiale venerazione dei fedeli la Beata Maria sempre Vergine, la Madre di Dio,
che Cristo costitui Madre di tutti gli uomini, e promuove inoltre il vero e
autentico culto degli altri Santi, perché i fedeli siano edificati dal loro esempio
e sostenuti dalla loro intercessione.
Can. 1187 - E
lecito venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che, per l'autorità
della Chiesa, sono riportati nel catalogo dei Santi o dei Beati.
Can. 1188 - Sia
mantenuta la prassi di esporre nelle chiese le sacre immagini alla venerazione
dei fedeli; tuttavia siano esposte in numero moderato e con un conveniente
ordine, affinché non suscitino la meraviglia del popolo cristiano e non diano
ansa a devozione meno retta.
Can. 1189 - Le
immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte
alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino
di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta
dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti.
Can. 1190 - §1. È
assolutamente illecito vendere le sacre reliquie.
§2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da
grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo
né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica.
§3. Il disposto del §2 vale anche per le immagini che
in taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare.
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