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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE SECONDA GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
        • TITOLO V IL VOTO E IL GIURAMENTO (Cann. 11191 – 1204)
          • CAPITOLO I  IL VOTO
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TITOLO V

IL VOTO E IL GIURAMENTO (Cann. 11191 – 1204)

 

CAPITOLO I

 IL VOTO

Can. 1191 - §1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuto per la virtù della religione.

§2. Sono capaci di emettere il voto tutti coloro che hanno un conveniente uso di ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione dal diritto.

§3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il diritto stesso.

Can. 1192 - §1. Il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato.

§2. È solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice.

§3. È personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa della natura del voto personale e reale.

Can. 1193 - Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette.

Can. 1194 - Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con la commutazione.

Can. 1195 - Chi ha potestà sulla materia del voto, può sospenderne l'obbligo fintantoché il suo adempimento gli arreca pregiudizio.

Can. 1196 - Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito: 1) l'Ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai forestieri; 2) il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto o della società; 3) coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo.

Can. 1197 - L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha la potestà di dispensare a norma del  [link] can. 1196.

Can. 1198 - I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha emessi rimane nell'istituto religioso.




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