TITOLO V
IL VOTO E IL GIURAMENTO (Cann. 11191 –
1204)
CAPITOLO I
IL VOTO
Can. 1191 - §1. Il
voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore
fatta a Dio, deve essere adempiuto per la virtù della religione.
§2. Sono capaci di emettere il voto tutti coloro che
hanno un conveniente uso di ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione
dal diritto.
§3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per
dolo, è nullo per il diritto stesso.
Can. 1192 - §1. Il
voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa;
diversamente è privato.
§2. È solenne, se è riconosciuto come tale dalla
Chiesa; diversamente è semplice.
§3. È personale, se l'oggetto della promessa è
un'azione di chi emette il voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa;
misto, se partecipa della natura del voto personale e reale.
Can. 1193 - Per sé
il voto non obbliga se non chi lo emette.
Can. 1194 - Il voto
cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo,
quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la
condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con
la commutazione.
Can. 1195 - Chi ha
potestà sulla materia del voto, può sospenderne l'obbligo fintantoché il suo
adempimento gli arreca pregiudizio.
Can. 1196 - Oltre
al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e
purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito: 1) l'Ordinario del
luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai
forestieri; 2) il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita
apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri,
ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto o
della società; 3) coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare
dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo.
Can. 1197 - L'opera
promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale
anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha la potestà di
dispensare a norma del [link] can. 1196.
Can. 1198 - I voti
emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha
emessi rimane nell'istituto religioso.
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