CAPITOLO II
IL GIURAMENTO
Can. 1199 - §1. Il
giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità,
non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.
§2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non
può essere prestato validamente tramite procuratore.
Can. 1200 - §1. Chi
giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione
a compiere quanto ha sancito col giuramento.
§2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore
grave, è nullo per il diritto stesso.
Can. 1201 - §1. Il
giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell'atto a
cui è unito.
§2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente
rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della
salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna conferma.
Can. 1202 -
L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa: 1) se viene condonato da
colui a vantaggio del quale fu emesso il giuramento; 2) se la materia giurata
muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del
tutto indifferente o impedisce un bene maggiore; 3) se viene meno la causa
finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato; 4)
con la dispensa o la commutazione a norma del [link] can.
1203.
Can. 1203 - Coloro che
possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà,
con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da
un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare
l'obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica.
Can. 1204 - Il
giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l'intenzione
di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l'intenzione di colui
al quale viene prestato il giuramento.
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