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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE TERZA I LUOGHI E I TEMPI SACRI
        • TITOLO I I LUOGHI SACRI (Cann. 1205 – 1243)
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PARTE TERZA

I LUOGHI E I TEMPI SACRI

 

TITOLO I

I LUOGHI SACRI (Cann. 1205 – 1243)

 

Can. 1205 - Sono sacri quei luoghi che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritti dai libri liturgici.

Can. 1206 - La dedicazione di un luogo spetta al Vescovo diocesano e a quanti sono a lui equiparati dal diritto; gli stessi possono affidare a qualunque Vescovo o, in casi eccezionali, a un presbitero il compito di celebrare la dedicazione nel proprio territorio.

Can. 1207 - I luoghi sacri vengono benedetti dall'Ordinario; tuttavia la benedizione delle chiese è riservata al Vescovo diocesano; entrambi, poi, possono delegare a ciò un altro sacerdote.

Can. 1208 - Della compiuta dedicazione o benedizione della chiesa, come pure della benedizione del cimitero si rediga un documento, e se ne conservi una copia nella curia diocesana e un'altra nell'archivio della chiesa.

Can. 1209 - La dedicazione o benedizione di un luogo, purché non torni a danno di alcuno, è sufficientemente provata anche da un solo testimone al di sopra di ogni sospetto.

Can. 1210 - Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.

Can. 1211 - I luoghi sacri sono profanati se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente ingiuriose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito esercitare in essi il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici.

Can. 1212 - I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto.

Can. 1213 - Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici.




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