CAPITOLO I
LE CHIESE
Can. 1214 - Col
nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i
fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente
tale culto.
Can. 1215 - §1. Non
si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo
diocesano.
§2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se,
udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica
che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i
mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino.
§3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano
ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costituire una nuova casa nella
diocesi o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di
edificare la chiesa in un determinato luogo.
Can. 1216 - Nel
costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si osservino
i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra.
Can. 1217 - §1.
Compiuta opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima
dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia.
§2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e
parrocchiali, siano dedicate con rito solenne.
Can. 1218 -
Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere cambiato, una volta
avvenuta la dedicazione.
Can. 1219 - Nella
chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti
del culto divino, salvi i diritti parrocchiali.
Can. 1220 - §1.
Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella
pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che sia tenuto
lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo.
§2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si
adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di
sicurezza.
Can. 1221 -
L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia libero e
gratuito.
Can. 1222 - §1. Se
una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile
restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.
§2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una
chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio
presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di
quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca
alcun danno il bene delle anime.
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