CAPITOLO II
GLI ORATORI E
LE CAPPELLE PRIVATE
Can. 1223 - Col
nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al
culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si
radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del
Superiore competente.
Can. 1224 - §1.
L'Ordinario non conceda la licenza richiesta per la costituzione dell'oratorio,
se prima non abbia visitato personalmente o per mezzo di altri, il luogo
destinato all'oratorio e non l'abbia trovato allestito in modo conveniente.
§2. Concessa la licenza, poi, l'oratorio non può
essere convertito ad usi profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario.
Can. 1225 - Negli
oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni
sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione
dell'Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche.
Can. 1226 - Col
nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza
dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone
fisiche.
Can. 1227 - I
Vescovi possono costituire per se stessi una cappella privata: questa gode dei
medesimi diritti dell'oratorio.
Can. 1228 - Fermo
restando il disposto del [link] can. 1227, per celebrare
la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza
dell'Ordinario del luogo.
Can. 1229 - È
opportuno che gli oratori e le cappelle private siano benedetti secondo il rito
prescritto nei libri liturgici; è d'obbligo, invece, che siano riservati
unicamente al culto divino e liberi da ogni uso domestico.
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