CAPITOLO III
I SANTUARI
Can. 1230 - Col
nome di santuario si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per
un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con
l'approvazione dell'Ordinario del luogo.
Can. 1231 - Un
santuario, perché possa dirsi nazionale deve avere l'approvazione della
Conferenza Episcopale; perché possa dirsi internazionale, della Santa Sede.
Can. 1232 - §1.
Competente per l'approvazione degli statuti di un santuario diocesano, è
l'Ordinario del luogo; per quelli di un santuario nazionale, è la Conferenza
Episcopale; per gli statuti di un santuario internazionale, soltanto la Santa
Sede.
§2. Negli statuti siano determinati in particolare: il
fine, l'autorità del rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni.
Can. 1233 - Ai
santuari si potranno concedere taluni privilegi, ogniqualvolta sembra che lo
suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrini e
soprattutto il bene dei fedeli.
Can. 1234 - §1. Nei
santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza,
annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la
vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della penitenza,
come pure coltivando le sane forme della pietà popolare.
§2. Le testimonianze votive dell'arte e della pietà
popolari siano conservate in modo visibile e custodite con sicurezza nei
santuari o in luoghi adiacenti.
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