CAPITOLO IV
GLI ALTARI
Can. 1235 - §1.
L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si
dice fisso se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non
possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato.
§2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare
fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare
può essere fisso o mobile.
Can. 1236 - §1.
Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di
pietra e per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della
Conferenza Episcopale, si può usare anche altra materia decorosa e solida. Gli
stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia.
§2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi
materia solida conveniente all'uso liturgico.
Can. 1237 - §1. Gli
altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o
benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.
§2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici,
si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei
Martiri o di altri Santi.
Can. 1238 - §1.
L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del
[link] can. 1212.
§2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la
dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro
siano ridotti a usi profani.
Can. 1239 - §1.
L'altare, sia fisso sia mobile, deve essere riservato unicamente al culto
divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.
§2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere;
altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa.
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