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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE TERZA I LUOGHI E I TEMPI SACRI
        • TITOLO I I LUOGHI SACRI (Cann. 1205 – 1243)
          • CAPITOLO V  I CIMITERI
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CAPITOLO V

 I CIMITERI

Can. 1240 - §1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa; o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito proprio.

§2. Ma se non è possibile ottenere ciò, secondo il rito si benedicano di volta in volta i singoli tumuli.

Can. 1241 - §1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio.

§2. Anche le altre persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro peculiare, che va benedetto a giudizio dell'Ordinario del luogo.

Can. 1242 - Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.

Can. 1243 - Nel diritto particolare si stabiliscano opportune norme circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della loro indole sacra.

 




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