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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE TERZA I LUOGHI E I TEMPI SACRI
        • TITOLO II I TEMPI SACRI (Cann. 1244 – 1253)
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TITOLO II

I TEMPI SACRI (Cann. 1244 – 1253)

 

Can. 1244 - §1. Stabilire, trasferire, abolire i giorni di festa e parimenti i giorni di penitenza comuni alla Chiesa universale, spetta unicamente alla suprema autorità ecclesiastica, fermo restando il disposto del  [link] can. 1246, §2.

§2. I Vescovi diocesani possono indire peculiari giorni di festa o di penitenza per la diocesi o i luoghi propri, ma solo per modo di atto.

Can. 1245 - Fermo restando il diritto dei Vescovi diocesani di cui al  [link] can. 87, il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno festivo o di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa.




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