CAPITOLO I
I GIORNI DI
FESTA
Can. 1246 - §1. Il
giorno di domenica in cui si celebra il mistero pasquale, per la tradizione
apostolica deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno
festivo di precetto. Ugualmente devono essere osservati i giorni del Natale del
Signore Nostro Gesù Cristo, dell'Epifania, dell'Ascensione e del santissimo
Corpo e Sangue di Cristo, della Santa Madre di Dio Maria, della sua Immacolata
Concezione e Assunzione, di san Giuseppe, dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e
infine di tutti i Santi.
§2. Tuttavia la Conferenza Episcopale può, previa
approvazione della Sede Apostolica, abolire o trasferire alla domenica alcuni
giorni festivi di precetto.
Can. 1247 - La
domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all'obbligo di
partecipare alla Messa; si astengano inoltre, da quei lavori e da quegli affari
che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno
del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo.
Can. 1248 - §1.
Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga
celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del
giorno precedente.
§2. Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave
causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si
raccomanda vivamente che i fedeli prendano parte alla liturgia della Parola, se
ve n'è qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro, celebrata
secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, oppure attendano per un congruo
tempo alla preghiera personalmente o in famiglia o, secondo l'opportunità, in
gruppi di famiglie.
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