CAPITOLO II
I GIORNI DI
PENITENZA
Can. 1249 - Per
legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio
modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della
penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in
modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino
se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il
digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che seguono.
Can. 1250 - Sono
giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale, tutti i venerdì dell'anno
e il tempo di Quaresima.
Can. 1251 - Si
osservi l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della
Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell'anno, eccetto che
coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l'astinenza e il digiuno,
invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della Passione e Morte del
Signore Nostro Gesù Cristo.
Can. 1252 - Alla
legge dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14 anno di età;
alla legge del digiuno, invece, tutti i maggiorenni fino al 60 anno iniziato.
Tuttavia i pastori d'anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che
non sono tenuti alla legge del digiuno e dell'astinenza a motivo della minore
età, siano formati al genuino senso della penitenza.
Can. 1253 - La
Conferenza Episcopale può determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e
dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di
penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.
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