LIBRO QUINTO
I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA (Cann. 1254 –
1258)
Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo,
indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed
alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri.
§2. I fini propri sono principalmente: ordinare il
culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri
ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a
servizio dei poveri.
Can. 1255 - La
Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre
persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono soggetti capaci di
acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali a norma del
diritto.
Can. 1256 - La
proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene
alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati.
Can. 1257 - §1.
Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede
Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni
ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti.
§2. I beni temporali appartenenti a persone giuridiche
private sono retti dai propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si
disponga espressamente altro.
Can. 1258 - Nei
canoni seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto la Chiesa
universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica
nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura
delle cose.
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