TITOLO I
L'ACQUISTO DEI BENI (Cann. 1259 –
1272)
Can. 1259 - La
Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia
naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro.
Can. 1260 - La Chiesa
ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le
finalità sue proprie.
Can.
1261 - §1. I fedeli hanno diritto di
devolvere beni temporali a favore della Chiesa.
§2. Il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli
sull'obbligo di cui al [link] can. 222, §1, urgendone
l'osservanza in maniera opportuna.
Can. 1262 - I
fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste
e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.
Can. 1263 - Il
Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il
consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al
suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna,
per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e
giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse
condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e moderata; salve le leggi e le
consuetudini particolari che gli attribuiscano maggiori diritti.
Can. 1264 - Salvo
che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta all'assemblea dei Vescovi
della provincia: 1) stabilire le tasse per gli atti di potestà esecutiva
graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, da approvarsi
dalla medesima Sede Apostolica; 2) determinare le offerte da farsi in occasione
dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.
Can.
1265 - §1. Salvo il diritto dei religiosi
mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica
di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza
la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo.
§2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle
questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per
istituzione sono detti e sono mendicanti.
Can. 1266 - In
tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi, che di
fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può disporre
che si faccia una questua speciale a favore di determinate iniziative
parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente
alla curia diocesana.
Can.
1267 - §1. Salvo non consti il contrario,
le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona
giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona
giuridica.
§2. Le offerte di cui al §1 non possono essere
rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica
pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si
richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da
modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del
[link] can. 1295.
§3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato
fine non possono essere impiegate che per quel fine.
Can. 1268 - La
Chiesa recepisce per i beni temporali la prescrizione, come modo di acquisto o
per liberarsi da un onere, a norma dei cann.
[link] 197-199.
Can. 1269 - Gli
oggetti sacri se in proprietà di privati, possono essere acquistati con la
prescrizione da persone private, ma non è lecito adibirli ad usi profani, a
meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; se invece
appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica, possono essere
acquistati soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica.
Can. 1270 - Le cose
immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia
reali, che appartengono alla Sede Apostolica si prescrivono nello spazio di
cento anni; quelli che appartengono ad un'altra persona giuridica ecclesiastica
pubblica nello spazio di trent'anni.
Can. 1271 - I
Vescovi, in ragione del vincolo di unità e di carità, secondo le disponibilità
della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi di cui la Sede
Apostolica secondo le condizioni dei tempi necessita, per essere in grado di
prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa universale.
Can. 1272 - Nelle
regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla
Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con
la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per
quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti
all'istituto di cui al [link] can. 1274, §1.
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