TITOLO II
L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI (Cann. 1273 –
1289)
Can. 1273 - Il
Romano Pontefice, in forza del primato di governo è il supremo amministratore
ed economo di tutti i beni ecclesiastici.
Can. 1274 - §1. Nelle
singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte,
al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano
servizio a favore della diocesi, a norma del [link] can.
281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente.
§2. Dove non sia ancora stata organizzata
convenientemente la previdenza sociale in favore del clero, la Conferenza
Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda
sufficientemente alla sicurezza sociale dei chierici.
§3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura
in cui è necessario, un fondo comune, con il quale i Vescovi possano soddisfare
agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro
alle varie necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche
possano anche aiutare le più povere.
§4. A seconda delle diverse circostanze dei luoghi, le
finalità di cui ai §§2 e 3 si possono più convenientemente ottenere con
istituti diocesani tra loro federati, o con la cooperazione o l'opportuna
consociazione tra varie diocesi, anzi anche organizzata per tutto il territorio
della Conferenza Episcopale.
§5. Questi istituti, se possibile, siano costituiti in
modo che ottengano anche il riconoscimento da parte del diritto civile.
Can. 1275 - Il
fondo dei beni che provengono da diverse diocesi è amministrato secondo norme
opportunamente concordate dai Vescovi interessati.
Can. 1276 - §1.
Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni
appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli
legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti.
§2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle
legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare l'intero
affare dell'amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti
del diritto universale e particolare.
Can. 1277 - Il
Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione
economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio
per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del
consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che
nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di
fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla
Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione
straordinaria.
Can. 1278 - Oltre
ai compiti di cui al [link] can. 494, §§3 e 4,
all'economo possono essere affidati dal Vescovo diocesano i compiti di cui ai
cann. [link] 1276, §1 e [link] 1279,
§2.
Can. 1279 - §1.
L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la
persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il
diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il
diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.
§2. Per l'amministrazione dei beni di una persona
giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi
statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta
assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere
dall'Ordinario riconfermate nell'incarico.
Can. 1280 - Ogni
persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno
due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo
compito, a norma degli statuti.
Can. 1281 - §1.
Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono
invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione
ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto
dall'Ordinario.
§2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i
limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti
tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli
affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.
§3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere
degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella
misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece
degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva
l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano
arrecato danni.
Can. 1282 - Tutti
coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione
dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della
Chiesa, a norma del diritto.
Can. 1283 - Prima
che gli amministratori inizino il loro incarico: 1) gli stessi devono garantire
con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente
e fedelmente le funzioni amministrative; 2) sia accuratamente redatto un
dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei
beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle
altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la
redazione; 3) una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio
dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica
eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.
Can. 1284 - §1.
Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la
diligenza di un buon padre di famiglia.
§2. Devono pertanto: 1) vigilare affinché i beni
affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano
danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di
assicurazione; 2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni
ecclesiastici in modi validi civilmente; 3) osservare le disposizioni canoniche
e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima
autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non
derivi danno alla Chiesa; 4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi
dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed
impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime; 5)
pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca
e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale; 6) impiegare,
con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere
collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; 7) tenere
bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8) redigere il rendiconto
amministrativo al termine di ogni anno; 9) catalogare adeguatamente documenti e
strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i
beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli
originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.
§3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di
redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al
diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.
Can. 1285 - E
permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione
ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni
mobili non appartenenti al patrimonio stabile.
Can. 1286 - Gli
amministratori dei beni: 1) osservino accuratamente, nell'affidare i lavori,
anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i
principi dati dalla Chiesa; 2 2) retribuiscano con giustizia e onestà i
lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere
convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari.
Can. 1287 - §1.
Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici
di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla
potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno
il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per
gli affari economici.
§2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei
beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal
diritto particolare.
Can. 1288 - Gli
amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale
civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la
licenza scritta del proprio Ordinario.
Can. 1289 - Benché
non siano tenuti all'amministrazione a titolo dell'ufficio ecclesiastico, gli
amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l'incarico assunto; che
se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al
risarcimento.
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