TITOLO III
I CONTRATTI E SPECIALMENTE L'ALIENAZIONE
(Cann. 1290 – 1298)
Can. 1290 - Le
norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia
in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in
materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti,
a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si
preveda altro, e fermo restando il disposto del [link] can.
1547.
Can. 1291 - Per
alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il
patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la
somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a
norma del diritto.
Can. 1292 - §1. Salvo
il disposto del [link] can. 638, §3, quando il valore
dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da
stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità
competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del
Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità
competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli
affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il
Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi
per alienare i beni della diocesi.
§2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede
la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti
preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede
inoltre la licenza della Santa Sede.
§3. Se la cosa che s'intende alienare è divisibile,
nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza;
altrimenti la licenza è nulla.
§4. Coloro che sono tenuti a prendere parte alla
alienazione dei beni con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o
il consenso senza essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni
finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle
alienazioni già fatte.
Can. 1293 - §1. Per
l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma stabilita, si richiede
inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la
pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2) la stima della cosa da
alienare fatta da periti per iscritto.
§2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte
dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa.
Can. 1294 - §1. La
cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore di quello indicato
nella stima.
§2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga
cautamente investito in favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato
secondo le finalità dell'alienazione.
Can. 1295 - I
requisiti a norma dei cann. [link] 1291-1294, ai
quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono
essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare
che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione.
Can. 1296 - Qualora
i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità
canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità
competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si
debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi la
debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.
Can. 1297 - Spetta
alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme
per la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da
ottenersi dalla autorità ecclesiastica competente.
Can. 1298 - Salvo
non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non
devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino
al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data
per iscritto dall'autorità competente.
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