TITOLO IV
PIE VOLONTÀ IN GENERE E PIE FONDAZIONI
(Cann. 1299 – 1310)
Can. 1299 - §1. Chi
è in grado di disporre liberamente dei propri beni per diritto naturale e
canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto
valevole in caso di morte.
§2. Nelle disposizioni valevoli in caso di morte a
favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto
civile; se queste furono omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa il loro
obbligo di adempiere la volontà del testatore.
Can. 1300 - Le
volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con
atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente
accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell'amministrazione
e dell'erogazione dei beni, fermo restando il disposto del
[link] can. 1301, §3.
Can. 1301 - §1.
L'Ordinario è l'esecutore di tutte le pie volontà, sia valevoli in caso di
morte sia tra vivi.
§2. In forza di questo diritto l'Ordinario può e deve
vigilare, anche con la visita, perché le pie volontà siano adempiute, e gli
altri esecutori, terminato il loro compito, devono rendergliene conto.
§3. Le clausole contrarie a questo diritto dell'Ordinario,
annesse alle ultime volontà, si considerino come non apposte.
Can. 1302 - §1. Chi
riceve fiduciariamente dei beni per cause pie sia con atto tra vivi sia con
testamento, deve informarne l'Ordinario, indicandogli tutti i beni anzidetti
sia mobili sia immobili con gli oneri annessi; che se il donatore glielo avesse
espressamente ed assolutamente proibito, non accetti la fiducia.
§2. L'Ordinario deve esigere che i beni fiduciari
siano collocati al sicuro e vigilare sull'esecuzione della pia volontà a norma
del [link] can. 1301.
§3. Per i beni fiduciari affidati ad un membro di un
istituto religioso o di una società di vita apostolica, se i beni furono
devoluti al luogo o alla diocesi o ai loro abitanti oppure a favore di cause
pie, l'Ordinario di cui nel §§1 e 2 è l'Ordinario del luogo; altrimenti è il
Superiore maggiore nell'istituto clericale di diritto pontificio e nelle
società clericali di vita apostolica di diritto pontificio; negli altri
istituti religiosi è l'Ordinario proprio del religioso fiduciario.
Can. 1303 - §1. In
diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: 1) le pie fondazioni autonome,
cioè la massa di beni destinati ai fini di cui al [link] can.
114, §2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica
competente; 2) le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque
devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di
tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di
altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le
finalità di cui al [link] can. 114, §2, in ragione dei
redditi annui.
§2. I beni della pia fondazione non autonoma, se
furono affidati ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano,
trascorso il tempo, devono essere destinati all'istituto di cui al
[link] can. 1274, §1, a meno che il fondatore non
abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti passano alla
stessa persona giuridica.
Can. 1304 - §1.
Perché una fondazione possa essere validamente accettata da una persona
giuridica, si richiede la licenza scritta dell'Ordinario; questi però non la
rilasci prima di essersi reso legittimamente conto che la persona giuridica
possa soddisfare sia al nuovo onere sia a quelli precedentemente assunti; e
soprattutto badi che i redditi corrispondano appieno agli oneri aggiunti,
secondo l'usanza del luogo o della regione.
§2. Ulteriori condizioni per quanto concerne la
costituzione e l'accettazione delle fondazioni siano stabilite per diritto
particolare.
Can. 1305 - Il
denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote siano immediatamente posti in
luogo sicuro da approvarsi dall'Ordinario, allo scopo di custodire il denaro
stesso o il ricavato dai beni mobili, ed al più presto siano cautamente ed
utilmente investiti secondo il prudente giudizio dello stesso Ordinario, uditi
gli interessati e il proprio consiglio per gli affari economici, a vantaggio
della stessa fondazione facendo espressa e distinta menzione dell'onere.
Can. 1306 - §1. Le
fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per iscritto.
§2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di
fondazione nell'archivio della curia ed un'altra copia nell'archivio della
persona giuridica cui è annessa la fondazione.
Can. 1307 - §1.
Osservate le disposizioni dei cann. [link] 1300-1302
e [link] 1287, si rediga una tabella degli oneri
derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché
gli obblighi da adempiere non siano dimenticati.
§2. Oltre al registro di cui al
[link] can. 958, §1, ci sia un secondo registro che il
parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i singoli oneri,
il loro adempimento e le elemosine.
Can. 1308 - §1. La
riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa giusta e
necessaria, è riservata alla Sede Apostolica, salvo le disposizioni che
seguono.
§2. Se ciò sia espressamente stabilito nelle tavole di
fondazione, l'Ordinario a causa della diminuzione dei redditi può ridurre gli
oneri delle Messe.
§3. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre a
causa della diminuzione dei redditi e fintantoché tale causa perduri, le Messe
dei legati che sono autonomi, secondo l'elemosina legittimamente vigente in
diocesi, purché non vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente
coatta a provvedere all'aumento dell'elemosina.
§4. Al medesimo compete la facoltà di ridurre gli
oneri o legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi
siano diventati insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie
dell'istituto ecclesiastico stesso.
§5. Ha le stesse facoltà di cui ai §§3 e 4 il
Moderatore supremo di un istituto religioso clericale di diritto pontificio.
Can. 1309 - Alle
stesse autorità di cui al [link] can. 1308 compete
inoltre la facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe
in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse.
Can. 1310 - §1. La
riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei fedeli a favore di
cause pie possono essere attuate soltanto per causa giusta e necessaria
dall'Ordinario, se il fondatore gli abbia espressamente concesso questa
facoltà.
§2. Se l'esecuzione degli oneri imposti sia diventata
impossibile per la diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli
amministratori ne abbiano colpa alcuna, l'Ordinario, uditi gli interessati e il
proprio consiglio per gli affari economici e rispettata nel miglior modo
possibile la volontà del fondatore, potrà equamente diminuire gli stessi oneri,
ad eccezione della riduzione delle Messe che è regolata dalle disposizioni del
[link] can. 1308.
§3. Nei rimanenti casi si deve ricorrere alla Sede
Apostolica.
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