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Codice di Diritto Canonico

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  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE
        • TITOLO I LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE (Cann. 1311 – 1312)
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LIBRO SESTO

LE SANZIONI NELLA CHIESA

 

PARTE PRIMA

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO I

LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE (Cann. 1311 – 1312)

 

Can. 1311 - La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

Can. 1312 - §1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono: 1) le pene medicinali o censure, elencate nei cann.  [link] 1331-1333; 2) le pene espiatorie di cui al  [link] can. 1336.

§2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

§3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.

 




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