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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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PARTE PRIMA
TITOLO I LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE (Cann. 1311 – 1312)
Can. 1311 - La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. Can. 1312 - §1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono: 1) le pene medicinali o censure, elencate nei cann. [link] 1331-1333; 2) le pene espiatorie di cui al [link] can. 1336. §2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa. §3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.
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