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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE
        • TITOLO II LA LEGGE PENALE E PRECETTO PENALE (Cann. 1313 – 1320)
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TITOLO II

LA LEGGE PENALE E PRECETTO PENALE (Cann. 1313 – 1320)

 

Can. 1313 - §1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, si deve applicare la legge più favorevole all'imputato.

§2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente.

Can. 1314 - La pena per lo più è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi latae sententiae, così che vi s'incorra per il fatto stesso d'aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca.

Can. 1315 - §1. Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dalla potestà superiore, osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o delle persone.

§2. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice.

§3. La legge particolare può aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto; ciò tuttavia non si faccia se non vi sia una gravissima necessità. Se la legge universale prevede una pena indeterminata o facoltativa, la legge particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata od obbligatoria.

Can. 1316 - I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa città o regione, qualora si debbano emanare leggi penali, lo si faccia nei limiti del possibile con uniformità.

Can. 1317 - Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare.

Can. 1318 - Il legislatore non commini pene latae sententiae se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae; non costituisca poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti più gravi.

Can. 1319 - §1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.

§2. Non si emani un precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato la cosa ed osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann.  [link] 1317-1318.

Can. 1320 - In tutto ciò in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene.

 




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