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Codice di Diritto Canonico

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  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE
        • TITOLO III IL SOGGETTO PASSIVO DELLE SANZIONI PENALI (Cann. 1321 – 1330)
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TITOLO III

IL SOGGETTO PASSIVO DELLE SANZIONI PENALI (Cann. 1321 – 1330)

 

Can. 1321 - §1. Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

§2. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§3. Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti.

Can. 1322 - Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto.

Can. 1323 - Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: 1) non aveva ancora compiuto i 16 anni di età; 2) senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore; 3) agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o previstolo non vi poté rimediare; 4) agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime; 5) agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione; 6) era privo dell'uso di ragione, ferme restando le disposizioni dei cann.  [link] 1324, §1, n. 2 e  [link] 1325; 7 senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui al n. 4 o 5.

Can. 1324 - §1. L'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso: 1) da una persona che aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta; 2) da una persona che mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole; 3) per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita; 4) da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età; 5) da una persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime; 6) da chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione; 7) contro qualcuno che l'abbia gravemente e ingiustamente provocato; 8) da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui al  [link] can. 1323, n. 4 o 5; 9) da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena; 10) da chi agì senza piena imputabilità, purché questa fosse ancora grave.

§2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la gravità del delitto.

§3. Nelle circostanze di cui al §1, il reo non è tenuto dalle pene latae sententiae.

Can. 1325 - L'ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione nell'applicare le disposizioni dei cann.  [link] 1323 e  [link] 1324; parimenti non si considerano l'ubriachezza o altre perturbazioni della mente se ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, e la passione volontariamente eccitata o favorita.

Can. 1326 - §1. Il giudice può punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono: 1) chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà; 2) chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto; 3) il reo che, essendo stabilita una pena per il delitto colposo, previde l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto.

§2. Nei casi di cui al §1, se la pena stabilita sia latae sententiae, vi si può aggiungere un'altra pena o una penitenza.

Can. 1327 - La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai cann.  [link] 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino.

Can. 1328 - §1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all'esecuzione del delitto, l'autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto.

Can. 1329 - §1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene ferendae sententiae contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità.

§2. Incorrono nella pena latae sententiae annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene ferendae sententiae.

Can. 1330 - Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione.

 




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