TITOLO IV
LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 –
1340)
CAPITOLO I
LE CENSURE
Can.
1331 - §1. Allo scomunicato è fatto
divieto: 1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del
Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; 2)
di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti; 3) di
esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi,
o di porre atti di governo.
§2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:
1) se vuole agire contro il disposto del §1, n.1, deve essere allontanato o si
deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave; 2)
pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n. 3, sono
illeciti; 3) incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in
precedenza; 4) non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico
nella Chiesa; 5) non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di
qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella
Chiesa.
Can. 1332 - Chi è
interdetto è tenuto dai divieti di cui al [link] can. 1331, §1,
nn. 1 e 2; se l'interdetto fu inflitto o dichiarato, si deve
osservare il disposto del [link] can. 1331, §2, n. 1.
Can. 1333 - §1. La
sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta: 1) tutti od
alcuni atti della potestà di ordine; 2) tutti od alcuni atti della potestà di
governo; 3) l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti
l'ufficio.
§2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo
la sentenza di condanna o che dichiara la pena, chi è sospeso non possa porre
validamente atti di governo.
§3. Il divieto non tocca mai: 1) gli uffici o la
potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del superiore che ha
costituito la pena; 2) il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione
dell'ufficio; 3) il diritto di amministrare i beni, che eventualmente
appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia latae sentitae;
§4. La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo
stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto
fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.
Can. 1334 - §1.
L'ambito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è
definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal
decreto con cui è inflitta la pena.
§2. La legge, ma non il precetto, può costituire una
sospensione latae sententiae, senza apporvi alcuna determinazione o
limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel
[link] can. 1333, §1.
Can. 1335 - Se la
censura vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti
di governo, il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per
provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura
latae sententiae non sia stata dichiarata, il divieto è inoltre sospeso tutte
le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di
governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.
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