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Codice di Diritto Canonico

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  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE
        • TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 – 1340)
          • CAPITOLO I  LE CENSURE
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TITOLO IV

LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 – 1340)

 

CAPITOLO I

 LE CENSURE

Can. 1331 - §1. Allo scomunicato è fatto divieto: 1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; 2) di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti; 3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.

§2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo: 1) se vuole agire contro il disposto del §1, n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave; 2) pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n. 3, sono illeciti; 3) incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4) non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa; 5) non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.

Can. 1332 - Chi è interdetto è tenuto dai divieti di cui al  [link] can. 1331, §1, nn. 1 e 2; se l'interdetto fu inflitto o dichiarato, si deve osservare il disposto del  [link] can. 1331, §2, n. 1.

Can. 1333 - §1. La sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta: 1) tutti od alcuni atti della potestà di ordine; 2) tutti od alcuni atti della potestà di governo; 3) l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio.

§2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza di condanna o che dichiara la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.

§3. Il divieto non tocca mai: 1) gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena; 2) il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio; 3) il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia latae sentitae;

§4. La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

Can. 1334 - §1. L'ambito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena.

§2. La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione latae sententiae, senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel  [link] can. 1333, §1.

Can. 1335 - Se la censura vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di governo, il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura latae sententiae non sia stata dichiarata, il divieto è inoltre sospeso tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.




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