CAPITOLO II
LE PENE
ESPIATORIE
Can. 1336 - §1. Le pene
espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure
per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può
eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di
dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà,
dell'ufficio, dell'incarico, di un di un diritto, di un privilegio, di una
facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente
onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo
in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto
pena di nullità; 4 il 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la
dimissione dallo stato clericale.
§2. Soltanto le pene espiatorie recensite al §1, n. 3,
possono essere pene latae sententiae.
Can. 1337 - §1. La
proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere
applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può
essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai
religiosi.
§2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un
determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso
dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla
penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.
Can. 1338 - §1. Le
privazioni e le proibizioni recensite nel [link] can. 1336, §1,
nn. 2 e 3, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi,
diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la
potestà del superiore che costituisce la pena.
§2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine,
ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non
si può privare dei gradi accademici.
§3. Per le proibizioni indicate nel
[link] can. 1336, §1, n. 3, si deve osservare la
norma data per le censure al [link] can. 1335.
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