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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE
        • TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 – 1340)
          • CAPITOLO II  LE PENE ESPIATORIE
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CAPITOLO II

 LE PENE ESPIATORIE

Can. 1336 - §1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità; 4 il 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la dimissione dallo stato clericale.

§2. Soltanto le pene espiatorie recensite al §1, n. 3, possono essere pene latae sententiae.

Can. 1337 - §1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.

§2. Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.

Can. 1338 - §1. Le privazioni e le proibizioni recensite nel  [link] can. 1336, §1, nn. 2 e 3, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena.

§2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici.

§3. Per le proibizioni indicate nel  [link] can. 1336, §1, n. 3, si deve osservare la norma data per le censure al  [link] can. 1335.




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