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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE
        • TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 – 1340)
          • CAPITOLO III  RIMEDI PENALI E PENITENZE
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CAPITOLO III

 RIMEDI PENALI E PENITENZE

Can. 1339 - §1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto.

§2. Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.

§3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.

Can. 1340 - §1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.

§2. Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica.

§3. L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione.

 




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