TITOLO V
L'APPLICAZIONE DELLE PENE (Cann. 1341 –
1353)
Can. 1341 -
L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere
o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione
fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine
pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo,
il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo.
Can. 1342 - §1.
Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo
giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto
extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto
in qualunque caso.
§2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare
pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce
vieta di applicare per decreto.
§3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a
riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in
giudizio, si deve applicare al superiore, che infligga o dichiari la pena per
decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di
disposizioni attinenti soltanto la procedura.
Can. 1343 - Se la
legge o il precetto diano al giudice potestà di applicare o di non applicare la
pena, questi, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può anche
mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza.
Can. 1344 -
Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua
prudente discrezione, può: 1) differire l'inflizione della pena a tempo più
opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno
mali maggiori; 2) astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più
mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato
lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito
dall'autorità civile o si preveda che sarà punito; 3) sospendere l'obbligo di
osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima
volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di
riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo
determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena
dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per
la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto.
Can. 1345 -
Ogniqualvolta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto
imperfetta o commise il delitto per timore o per necessità o per impeto passionale
o in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il
giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si
possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento.
Can. 1346 -
Ogniqualvolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo
delle pene ferendae sententiae, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di
contenere le pene entro equi limiti.
Can. 1347 - §1. Non
si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito
almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio
di tempo per ravvedersi.
§2. Si deve ritenere che abbia receduto dalla
contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre
dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente
promesso di farlo.
Can. 1348 - Quando
il reo viene assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena,
l'Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune
ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se
del caso, con rimedi penali.
Can. 1349 - Se la
pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice non
infligga pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che non lo richieda
assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue.
Can. 1350 - §1.
Nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli
manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti
della dimissione dallo stato clericale.
§2. L'Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior
modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della
pena sia veramente bisognoso.
Can. 1351 - La pena
vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l'ha
costituita o l'ha inflitta, a meno che non si disponga espressamente altro.
Can. 1352 - §1. Se
la pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sospeso
finché il reo versa in pericolo di morte.
§2. L'obbligo di osservare una pena latae sententiae
che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove vive il delinquente,
è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare
senza pericolo di grave scandalo o d'infamia.
Can. 1353 -
L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono
o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo.
|