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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE
        • TITOLO VI LA CESSAZIONE DELLE PENE (Cann. 1354 – 1363)
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TITOLO VI

LA CESSAZIONE DELLE PENE (Cann. 1354 – 1363)

 

Can. 1354 - §1. Oltre a quelli che sono enumerati nei cann.  [link] 1355-1356, tutti coloro che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che commina una pena, possono anche rimettere quella pena.

§2. La legge o il precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare anche ad altri potestà di rimettere la pena.

§3. Se la Sede Apostolica ha riservato a sé o ad altri la remissione della pena, la riserva deve essere interpretata in senso stretto.

Can. 1355 - §1. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia stata inflitta o dichiarata, purché non sia riservata alla Sede Apostolica: 1) l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri; 2) l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario di cui al n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile.

§2. La pena latae sententiae non ancora dichiarata stabilita dalla legge, se non è riservata alla Sede Apostolica, può essere rimessa dall'Ordinario ai propri sudditi e a coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto, e anche da qualunque Vescovo tuttavia nell'atto della confessione sacramentale.

Can. 1356 - §1. Possono rimettere la pena ferendae sententiae o latae sententiae stabilita da un precetto che non sia stato dato dalla Sede Apostolica: 1) l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente; 2) se la pena sia stata inflitta o dichiarata, anche l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena o che l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri.

§2. Prima che avvenga la remissione, deve essere consultato l'autore del precetto, a meno che per circostanze straordinarie ciò non sia possibile.

Can. 1357 - §1. Ferme restando le disposizioni dei cann.  [link] 508 e  [link] 976, il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda.

§2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente.

§3. Allo stesso onere di ricorrere sono tenuti, dopo essersi ristabiliti in salute, coloro che a norma del  [link] can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1358 - §1. Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del  [link] can. 1347, §2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione.

§2. Chi rimette la censura può provvedere a norma del  [link] can. 1348 o anche imporre una penitenza.

Can. 1359 - Se qualcuno è vincolato da numerose pene, la remissione vale soltanto per le pene in essa espresse; la remissione generale poi toglie tutte le pene, ad eccezione di quelle che il reo nella domanda abbia taciuto in mala fede.

Can. 1360 - La remissione della pena estorta per mezzo di timore grave è invalida.

Can. 1361 - §1. La remissione può anche essere data ad una persona assente, oppure sotto condizione.

§2. La remissione in foro esterno sia data per scritto, a meno che una grave causa suggerisca altrimenti.

§3. Si provveda che la domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama dell'imputato o sia necessario per riparare lo scandalo.

Can. 1362 - §1. L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti: 1) di diritti riservati alla Congregazione per Dottrina della fede. 2) dell'azione per i delitti di cui ai cann.  [link] 1394,  [link] 1395,  [link] 1397,  [link] 1398, che si prescrive in cinque anni; 3) di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.

§2. La prescrizione decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

Can. 1363 - §1. Se nei limiti di tempo di cui al  [link] can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, all'imputato non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui al  [link] can. 1651, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione.

§2. Il che vale, osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per decreto extragiudiziale.

 




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