PARTE SECONDA
LE PENE PER I SINGOLI DELITTI
TITOLO I
DELITTI CONTRO LA RELIGIONE E L'UNITÀ DELLA CHIESA
(Cann. 1364 – 1369)
Can. 1364 - §1.
L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae
sententiae, fermo restando il disposto del [link] can. 194, §1,
n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui al
[link] can. 1336, §1, nn. 1, 2 e 3.
§2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la
gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la
dimissione dallo stato clericale.
Can. 1365 - Il reo
imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una
giusta pena.
Can. 1366 - I
genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli
in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta
pena.
Can. 1367 - Chi
profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo
sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede
Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa
la dimissione dallo stato clericale.
Can. 1368 - Se
alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità ecclesiastica,
commette spergiuro, sia punito con una giusta pena.
Can. 1369 - Chi in
uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente
divulgato, o in altro modo servendosi dei mezzi di comunicazione sociale,
proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie
o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito
con una giusta pena.
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