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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO I NORME GENERALI (Cann. 1 – 6)
        • TITOLO III DECRETI GENERALI E ISTRUZIONI (Cann. 29 – 34)
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TITOLO III

DECRETI GENERALI E ISTRUZIONI (Cann. 29 – 34)

 

Can. 29 - I decreti generali, con i quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge, sono propriamente leggi e sono retti dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.

Can. 30 - Chi gode soltanto della potestà esecutiva non può validamente emanare il decreto generale, di cui al  [link] can. 29, a meno che in casi particolari a norma del diritto ciò non gli sia stato espressamente concesso dal legislatore competente, e adempiute le condizioni stabilite nell'atto della concessione.

Can. 31 - §1. Possono dare i decreti generali esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da osservarsi nell'applicare la legge o con cui si urge l'osservanza delle leggi, coloro che godono della potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza.

§2. Per ciò che attiene alla promulgazione e alla vacanza dei decreti di cui al §1, si osservino le disposizioni del  [link] can. 8.

Can. 32 - I decreti generali esecutivi obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle quali i decreti stessi determinano i modi di applicazione o urgono l'osservanza.

Can. 33 - §1. I decreti generali esecutivi, anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi sono prive di ogni vigore.

§2. I medesimi decreti cessano d'avere vigore per revoca esplicita o implicita fatta dall'autorità competente, e altresì cessando la legge per la cui esecuzione furono dati; non cessano però venuto meno il diritto di colui che li stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente il contrario.

Can. 34 - §1. Le istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle, sono date a uso di quelli il cui còmpito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i limiti della loro competenza, coloro che godono della potestà esecutiva.

§2. I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore.

§3. Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto con la revoca esplicita o implicita dell'autorità competente, che le pubblicò, o del suo superiore, ma anche cessando la legge per chiarire o per mandare ad esercizio

 




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