TITOLO
III
DECRETI
GENERALI E ISTRUZIONI (Cann. 29 – 34)
Can. 29 - I decreti
generali, con i quali dal legislatore competente vengono date disposizioni
comuni per una comunità capace di ricevere una legge, sono propriamente leggi e
sono retti dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.
Can. 30 - Chi gode
soltanto della potestà esecutiva non può validamente emanare il decreto
generale, di cui al [link] can. 29, a meno che in casi
particolari a norma del diritto ciò non gli sia stato espressamente concesso
dal legislatore competente, e adempiute le condizioni stabilite nell'atto della
concessione.
Can.
31 - §1. Possono dare i decreti generali
esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da
osservarsi nell'applicare la legge o con cui si urge l'osservanza delle leggi,
coloro che godono della potestà esecutiva, entro i limiti della loro
competenza.
§2. Per ciò che attiene alla promulgazione e alla
vacanza dei decreti di cui al §1, si osservino le disposizioni del
[link] can. 8.
Can. 32 - I decreti
generali esecutivi obbligano coloro che sono tenuti alle leggi delle quali i
decreti stessi determinano i modi di applicazione o urgono l'osservanza.
Can.
33 - §1. I decreti generali esecutivi,
anche se sono pubblicati nei direttori o in documenti di altro nome, non
derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi sono
prive di ogni vigore.
§2. I medesimi decreti cessano d'avere vigore per
revoca esplicita o implicita fatta dall'autorità competente, e altresì cessando
la legge per la cui esecuzione furono dati; non cessano però venuto meno il
diritto di colui che li stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente
il contrario.
Can.
34 - §1. Le istruzioni, che propriamente
rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i
procedimenti nell'eseguirle, sono date a uso di quelli il cui còmpito è curare
che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa
delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i limiti della loro
competenza, coloro che godono della potestà esecutiva.
§2. I dispositivi delle istruzioni non derogano alle
leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è
privo di ogni vigore.
§3. Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto
con la revoca esplicita o implicita dell'autorità competente, che le pubblicò,
o del suo superiore, ma anche cessando la legge per chiarire o per mandare ad
esercizio
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