TITOLO
II
DELITTI
CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E LA LIBERTÀ DELLA CHIESA (Cann.
1370 – 1377)
Can. 1370 - §1. Chi
usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae
sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un
chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena,
non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
§2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre
nell'interdetto latae sententiae, e, se chierico, anche nella sospensione latae
sententiae.
§3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o
religioso per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o
del ministero, sia punito con una giusta pena.
Can. 1371 - Sia punito
con una giusta pena: 1) chi oltre al caso di cui al [link] can.
1364, §1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal
Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui al
[link] can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o
dall'Ordinario non ritratta; 2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede
Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli
proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza.
Can. 1372 - Chi
contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio
dei Vescovi, sia punito con una censura.
Can. 1373 - Chi
pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi contro la Sede
Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di ministero ecclesiastico, o
eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con
l'interdetto o altre giuste pene.
Can. 1374 - Chi dà
il nome ad una associazione, che complotta contro la Chiesa, sia punito con una
giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con
l'interdetto.
Can. 1375 - Coloro
che impediscono la libertà del ministero o dell'elezione o della potestà
ecclesiastica oppure l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni
ecclesiastici, oppure terrorizzano l'elettore o l'eletto o chi esercitò potestà
o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con giusta pena.
Can. 1376 - Chi
profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena.
Can. 1377 - Chi
senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena.
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