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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SESTO LE SANZIONI NELLA CHIESA
    • PARTE SECONDA LE PENE PER I SINGOLI DELITTI
        • TITOLO II DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E LA LIBERTÀ DELLA CHIESA (Cann. 1370 – 1377)
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TITOLO II

DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E LA LIBERTÀ DELLA CHIESA (Cann. 1370 – 1377)

 

Can. 1370 - §1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

§2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae, e, se chierico, anche nella sospensione latae sententiae.

§3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena.

Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena: 1) chi oltre al caso di cui al  [link] can. 1364, §1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui al  [link] can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta; 2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza.

Can. 1372 - Chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei Vescovi, sia punito con una censura.

Can. 1373 - Chi pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di ministero ecclesiastico, o eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con l'interdetto o altre giuste pene.

Can. 1374 - Chi il nome ad una associazione, che complotta contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l'interdetto.

Can. 1375 - Coloro che impediscono la libertà del ministero o dell'elezione o della potestà ecclesiastica oppure l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano l'elettore o l'eletto o chi esercitò potestà o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con giusta pena.

Can. 1376 - Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena.

Can. 1377 - Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena.

 




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