TITOLO III
USURPAZIONE DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI E DELITTI NEL
LORO ESERCIZIO (Cann. 1378 – 1389)
Can. 1378 - §1. Il
sacerdote che agisce contro il disposto del [link] can.
977, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede
Apostolica.
§2. Incorre nella pena latae sententiae
dell'interdetto, o, se chierico, della sospensione: 1) chi non elevato
all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico;
2) chi, al di fuori del caso di cui al §1, non potendo dare validamente la
assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione
sacramentale.
§3. Nei casi di cui al §2, a seconda della gravità del
delitto, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica.
Can. 1379 - Chi
oltre ai casi del [link] can. 1378, simula
d'amministrare un sacramento, sia punito con giusta pena.
Can. 1380 - Chi per
simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l'interdetto o la
sospensione.
Can. 1381 - §1.
Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.
§2. È equiparato all'usurpazione il conservare
illegittimamente l'incarico, in seguito a privazione o cessazione.
Can. 1382 - Il
Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso
ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae
riservata alla Sede Apostolica.
Can. 1383 - Il
Vescovo che contro il disposto del [link] can. 1015,
abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie,
incorre nel divieto di conferire l'ordine per un anno.
Chi poi ricevette l'ordinazione è per il fatto stesso
sospeso dall'ordine ricevuto.
Can. 1384 - Chi, oltre
i casi di cui ai cann. [link] 1378-1383, esercita
illegittimamente una funzione sacerdotale o altro sacro ministero, può essere
punito con giusta pena.
Can. 1385 - Chi trae
illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una
censura o altra giusta pena.
Can. 1386 - Chi
dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale
da chi esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena; così
chi accetta i doni e le promesse.
Can. 1387 - Il
sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione
sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del
Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione,
con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato
clericale.
Can. 1388 - §1. Il
confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella
scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo
indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.
§2. L'interprete e le altre persone di cui al
[link] can. 983, §2, che violano il segreto, siano
puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica.
Can. 1389 - §1. Chi
abusa della potestà ecclesiastica o dell'incarico sia punito a seconda della
gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio,
a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o
dal precetto.
§2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente
con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio,
sia punito con giusta pena.
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