TITOLO V
DELITTI CONTRO OBBLIGHI SPECIALI (Cann. 1392
– 1396)
Can. 1392 -
Chierici o religiosi che contro le disposizioni dei canoni esercitino
l'attività affaristica o commerciale, siano puniti a seconda della gravità del
delitto.
Can. 1393 - Chi
viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito con giusta pena.
Can. 1394 - §1.
Fermo restando il disposto del [link] can. 194, §1, n.
3, il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente,
incorre nella sospensione latae sententiae; che se ammonito non si ravveda e
continui a dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino
alla dimissione dallo stato clericale.
§2. Il religioso di voti perpetui, non chierico, il
quale attenti al matrimonio anche solo civilmente, incorre nell'interdetto
latae sententiae, fermo restando il disposto del [link] can.
694.
Can. 1395 - §1. Il
chierico concubinario, oltre il caso di cui al [link] can.
1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato
esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione,
alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il
delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.
§2. Il chierico che abbia commesso altri delitti
contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto
con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16
anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato
clericale, se il caso lo comporti.
Can. 1396 - Chi
viola gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell'ufficio
ecclesiastico, sia punito con giusta pena non esclusa, dopo esser stato
ammonito, la privazione dell'ufficio.
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