LIBRO SETTIMO
I PROCESSI
PARTE PRIMA
I GIUDIZI IN GENERALE (Cann. 1400 -
1403)
Can. 1400 - §1.
Oggetto del giudizio sono: 1) i diritti di persone fisiche o giuridiche da
perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare; 2) i delitti per
quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena.
§2. Le controversie insorte per un atto di potestà
amministrativa possono tuttavia essere deferite solo al Superiore o al
tribunale amministrativo.
Can. 1401 - La
Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 1) le cause che riguardano
cose spirituali e annesse alle spirituali; 2) la violazione delle leggi
ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne
lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche.
Can. 1402 - Tutti i
tribunali della Chiesa sono retti dai canoni seguenti, salve le norme dei tribunali
della Sede Apostolica.
Can. 1403 - §1. Le
cause di canonizzazione dei Servi di Dio, sono regolate da una legge pontificia
peculiare.
§2. Alle stesse cause si applicano inoltre le disposizioni
di questo Codice, ogniqualvolta in quella legge si rinvia al diritto
universale, o si tratta di norme che per la natura stessa della cosa le
riguardano.
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