CAPITOLO I
IL TRIBUNALE DI
PRIMA ISTANZA
Articolo 1 - Il giudice
Can. 1419 - §1. In
ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto,
giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà
giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.
§2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di
una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il
tribunale di appello.
Can. 1420 - §1.
Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o
Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a
meno che l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca
altrimenti.
§2. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con
il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.
§3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli
aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.
§4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali
aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati
in diritto canonico e che non abbiano meno di trent'anni.
§5. Essi non cessano dall'incarico quando la sede si
rende vacante, né possono essere rimossi dall'Amministratore diocesano; venendo
però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati.
Can. 1421 - §1.
Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani chierici.
§2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche
dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo
suggerisca, uno può essere assunto a formare un collegio.
§3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto
canonico o almeno licenziati.
Can. 1422 - Il
Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti e gli altri giudici sono
nominati a tempo determinato, fermo restando il disposto del
[link] can. 1420, §5, e non possono essere rimossi se
non per causa legittima e grave.
Can. 1423 - §1. Più
Vescovi diocesani possono concordemente, con l'approvazione della Sede
Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza,
in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann.
[link] 1419-1421; nel qual caso a quel gruppo di
Vescovi o al Vescovo da essi designato competono tutti i poteri che ha il
Vescovo diocesano per il proprio tribunale.
§2. I tribunali di cui al §1, possono essere
costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.
Can. 1424 - Il
giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come consulenti due
assessori, chierici o laici di onesta condotta.
Can. 1425 - §1.
Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici
sono riservate: 1) le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione
e sugli oneri ad essa annessi; b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il
disposto dei cann. [link] 1686 e
[link] 1688; 2) le cause penali: a) sui delitti che
possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per
infliggere o dichiarare la scomunica.
§2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o
di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
§3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare
le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il
Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
§4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non
si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché una tale
impossibilità perduri, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un
unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assistente e
un uditore.
§5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici
una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel
decreto.
Can. 1426 - §1. Il
tribunale collegiale deve procedere collegialmente, e dare sentenze a
maggioranza assoluta di voti.
§2. Lo deve presiedere, nella misura del possibile, il
Vicario giudiziale o un Vicario giudiziale aggiunto.
Can. 1427 - §1. Se
insorga una controversia tra religiosi o case dello stesso istituto religioso
clericale di diritto pontificio, giudice di prima istanza, a meno che non si
disponga altrimenti nelle costituzioni, è il Superiore provinciale, oppure, se
si tratti di un monastero sui iuris, l'Abate locale.
§2. Salvo le costituzioni non dispongano diversamente,
trattandosi di una questione contenziosa tra due province, in prima istanza
giudicherà il Moderatore supremo personalmente o tramite un delegato; se tra
due monasteri l'Abate superiore della congregazione monastica.
§3. Se infine insorga una controversia tra persone
religiose fisiche o giuridiche di istituti religiosi diversi o anche dello
stesso istituto clericale di diritto diocesano o laicale, oppure tra una
persona religiosa e un chierico secolare o un laico o una persona giuridica
secolare, giudica in prima istanza il tribunale diocesano.
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