Articolo 2 - Uditori e relatori
Can. 1428 - §1. Il
giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore
per svolgere l'istruttoria nella causa, scegliendolo tra i giudici del
tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico.
§2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore
chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.
§3. Spetta all'uditore, secondo il mandato del
giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al
giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice,
decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale
metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio
delle sue funzioni.
Can. 1429 - Il
presidente del tribunale collegiale deve designare tra i giudici del collegio
un ponente o relatore che riferisca sulla causa nella riunione dei giudici e
rediga per iscritto le sentenze; il presidente stesso lo può sostituire con un
altro per giusta causa.
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