CAPITOLO II
IL TRIBUNALE DI
SECONDA ISTANZA
Can. 1438 - Fermo restando
il disposto del [link] can. 1444, §1, n.1: 1) dal
tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita,
salvo il disposto del [link] can. 1439; 2) nelle
cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale
che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente
designato; 3) per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale
di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti
all'Abate locale è presso l'Abate superiore della congregazione monastica.
Can. 1439 - §1. Se
fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del
[link] can. 1423, la Conferenza Episcopale deve
costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda
istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa
archidiocesi.
§2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la
approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza,
anche oltre i casi di cui al §1.
§3. Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza
di cui ai §§1 e 2, la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato
hanno tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale.
Can. 1440 - Se la
competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann.
[link] 1438 e [link] 1439,
l'incompetenza del giudice è assoluta.
Can. 1441 - Il
tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del
tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il
[link] can. 1425, §4, emanò la sentenza un giudice
unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.
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