CAPITOLO III
I TRIBUNALI
DELLA SEDE APOSTOLICA
Can. 1442 - Il
Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e giudica o
personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per
mezzo di giudici da lui delegati!
Can. 1443 - Il
tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli è
la Rota Romana.
Can. 1444 - §1. La
Rota Romana giudica: 1) in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali
ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; 2
in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e
da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.
§2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le
cause di cui al [link] can. 1405, §3, o le altre
cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avocò
al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le
giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di
commissione non si sia disposto altrimenti.
Can. 1445 - §1. Il
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica: 1) le querele di nullità,
le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze
rotali; 2) i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana
rifiutò di ammettere a nuovo esame; 3) le eccezioni di sospetto ed altre cause
contro gli Uditori della Rota Romana per gli atti posti durante l'esercizio
delle loro funzioni; 4) i conflitti di competenza di cui al
[link] can. 1416.
§2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un
atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite,
le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o
dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi
dicasteri.
§3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale: 1)
vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti,
se necessario, contro avvocati e procuratori; 2) prorogare la competenza dei
tribunali; 3) promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali di cui ai cann.
[link] 1423 e [link] 1439.
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