TITOLO III
LA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA NEI TRIBUNALI
(Cann. 1446 – 1475)
CAPITOLO I
L'UFFICIO DEI GIUDICI
E DEI MINISTRI DEL TRIBUNALE
Can. 1446 - §1.
Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente perché,
salva la giustizia, siano evitate, per quanto è possibile, le liti nel popolo
di Dio e si compongano al più presto pacificamente.
§2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in
qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito,
non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa
soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito,
servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione.
§3. Che se la lite verta sul bene privato delle parti,
il giudice veda se con la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei
cann. [link] 1713-1716, possa concludersi
vantaggiosamente.
Can. 1447 - Chi è
intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del
vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente
definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la
funzione di assessore.
Can. 1448 - §1. Il
giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in
ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea
retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e
curatela, di convivenza, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per
evitare un danno.
§2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal
loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e
l'uditore.
Can. 1449 - §1. Nei
casi di cui al [link] can. 1448, se il giudice stesso
non si astiene, la parte lo può ricusare.
§2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale;
se è lui stesso ad essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale.
§3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va
la ricusazione, si astenga dal giudicare.
§4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore
di giustizia, il difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su
questa eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice
stesso, se è unico.
Can. 1450 - Ammessa
la ricusazione, le persone devono essere sostituite, ma non cambia il grado di
giudizio.
Can. 1451 - §1. La
questione circa la ricusazione deve essere definita con la massima celerità,
udite le parti, il promotore di giustizia o il difensore del vincolo, se
intervengono in causa e non siano stati essi stessi ricusati.
§2. Gli atti posti dal giudice prima d'essere ricusato
sono validi; quelli posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere
rescissi se la parte lo chieda entro dieci giorni dall'ammissione della
ricusazione.
Can. 1452 - §1. In
un affare che interessa soltanto privati, il giudice può procedere solo ad
istanza della parte. Ma se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice
può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che
vertano sul bene pubblico della Chiesa o sulla salvezza delle anime.
§2. Il giudice inoltre può supplire la negligenza
delle parti nell'addurre le prove o nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta
ritenga che ciò sia necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta,
ferme restando le disposizioni del [link] can. 1600.
Can. 1453 - Giudici
e tribunali provvedano affinché, salva la giustizia, tutte le cause si
concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel
tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda
istanza.
Can. 1454 - Tutti
coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare
giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio.
Can. 1455 - §1. I
giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto
d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione
di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.
§2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto
sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di
dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo
restando il disposto del [link] can. 1609, §4.
§3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di
tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in
pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri
simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere
il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.
Can. 1456 - Al
giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque
regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.
Can. 1457 - §1. I
giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di
giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano
competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del
segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti,
possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la
privazione dell'ufficio.
§2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e
gli aiutanti del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra;
tutti questi anche il giudice li può punire.
|