CAPITOLO II
L'ORDINE DA
SEGUIRE NEL GIUDICARE LE CAUSE
Can. 1458 - Le
cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale furono proposte e
scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida
rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto
corredato dalle motivazioni.
Can. 1459 - §1. I
vizi, per i quali si può avere la nullità della sentenza, possono essere
eccepiti e anche dichiarati d'ufficio dal giudice in qualunque stadio o grado
del giudizio.
§2. Oltre i casi di cui al §1, le eccezioni dilatorie,
soprattutto quelle che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono
essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano
emerse per la prima volta a lite già contestata, e devono essere definite al
più presto.
Can. 1460 - §1. Se
è proposta una eccezione contro la competenza del giudice, della cosa deve
decidere il giudice stesso.
§2. In caso di eccezione di incompetenza relativa, se
il giudice si dichiara competente, la sua decisione non ammette appello, ma non
sono proibite la querela di nullità e la restitutio in integrum.
§3. Che se il giudice si dichiara incompetente, la
parte che si ritiene onerata, entro quindici giorni di tempo utile può
ricorrere al tribunale di appello.
Can. 1461 - Il
giudice che in qualunque stadio della causa si riconosca incompetente
d'incompetenza assoluta, deve dichiarare la propria incompetenza.
Can. 1462 - §1. Le
eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre perentorie dette litis finitae
devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; chi
le sollevasse più tardi non deve essere respinto, ma sia condannato a pagare le
spese, a meno che non provi di non aver maliziosamente differito l'opposizione.
§2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella
contestazione della lite, e devono essere a suo tempo trattate secondo le
regole proprie delle questioni incidentali.
Can. 1463 - §1. Le
azioni riconvenzionali non possono essere validamente poste, se non entro
trenta giorni dalla avvenuta contestazione della lite.
§2. Le medesime siano poi giudicate insieme all'azione
convenzionale, cioè in pari grado con essa, a meno che non sia necessario
giudicarle separatamente o il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.
Can. 1464 - Le
questioni relative alla cauzione da dare sulle spese giudiziali, o alla
concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito da principio, ed altre
simili devono essere giudicate di regola prima della contestazione della lite.
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