CAPITOLO V
LE PERSONE DA
AMMETTERSI IN AULA, MODALITÀ PER LA REDAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
Can. 1470 - §1.
Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento
delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula quelle persone soltanto
che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento
del processo.
§2. Il giudice può richiamare al loro dovere con
congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente
mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche
sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici
avvocati e procuratori.
Can. 1471 - Se
qualche persona da interrogare usi una lingua sconosciuta al giudice o alle
parti, si ricorra ad un interprete giurato designato dal giudice. Le
dichiarazioni siano tuttavia redatte per iscritto nella lingua originaria e vi
si aggiunga la traduzione. Si ricorra parimenti all'interprete qualora si debba
interrogare un sordo o un muto, a meno che il giudice eventualmente non
preferisca che risponda alle domande postegli per iscritto.
Can. 1472 - §1. Gli
atti giudiziari, sia quelli relativi al merito della questione o atti di causa,
sia quelli attinenti alla procedura o atti del processo, devono essere redatti
per iscritto.
§2. Le singole pagine degli atti siano numerate e
autenticate.
Can. 1473 -
Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei
testimoni, se una parte o un testimone non può o non vuole sottoscrivere, lo si
annoti negli atti stessi, e nello stesso tempo giudice e notaio facciano fede
che l'atto stesso fu letto parola per parola alla parte o al testimone e che
questi non poterono o non vollero firmare.
Can. 1474 - §1. In
caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto
fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore.
§2. Se gli atti furono scritti in una lingua
sconosciuta al tribunale superiore, siano tradotti in lingua nota al medesimo,
usando le dovute cautele affinché consti che la traduzione è fedele.
Can. 1475 - §1.
Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere
restituiti, conservandone però un esemplare.
§2. È fatto divieto ai notai e al cancelliere di
rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei
documenti acquisiti al processo.
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