TITOLO IV
LE PARTI NELLA CAUSA (Cann. 1476 –
1490)
CAPITOLO I
ATTORE E
CONVENUTO
Can. 1476 -
Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte poi
legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere.
Can. 1477 - benché
l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un
avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo
il disposto del diritto o del giudice.
Can. 1478 - §1. I
minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono stare in giudizio
soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori, salvo il disposto del
§3.
§2. Se il giudice reputa che i loro diritti siano in
conflitto con i diritti dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi
non possano sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un
tutore o un curatore assegnato dal giudice.
§3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle
spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e
rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se
hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per
il tramite di un curatore costituito dal giudice.
§4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli
infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere
dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono
agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.
Can. 1479 -
Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito dall'autorità civile, il
medesimo può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il
Vescovo diocesano di colui al quale fu dato; che se non vi sia o non si ritenga
di doverlo ammettere, il giudice stesso designerà un tutore o un curatore per
la causa.
Can. 1480 - §1. Le
persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei loro legittimi
rappresentanti.
§2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia
negligente, l'Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in
giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.
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