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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE PRIMA I GIUDIZI IN GENERALE (Cann. 1400 - 1403)
        • TITOLO V AZIONI ED ECCEZIONI (Cann. 1491 – 1500)
          • CAPITOLO II  AZIONI ED ECCEZIONI IN SPECIE
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CAPITOLO II

 AZIONI ED ECCEZIONI IN SPECIE

Can. 1496 - §1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che è imminente per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenerne dal giudice il sequestro.

§2. In analoghe circostanze può ottenere che sia inibito a un terzo l'esercizio di un diritto.

Can. 1497 - §1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.

§2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore.

Can. 1498 - Il sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato o se ne dia idonea garanzia.

Can. 1499 - Il giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro della cosa o l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui danni da risarcire in caso non abbia provato il suo diritto.

Can. 1500 - Per quanto concerne la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ovsituata la cosa del cui possesso si tratta.

 




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