CAPITOLO II
AZIONI ED
ECCEZIONI IN SPECIE
Can. 1496 - §1. Chi
avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche
cosa in possesso altrui, e che è imminente per lui un danno se quella cosa non
sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenerne dal giudice il sequestro.
§2. In analoghe circostanze può ottenere che sia
inibito a un terzo l'esercizio di un diritto.
Can. 1497 - §1. Il
sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti
sufficientemente del diritto del creditore.
§2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del
debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti
del debitore.
Can. 1498 - Il
sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto non possono assolutamente
essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato o se ne dia
idonea garanzia.
Can. 1499 - Il
giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro della cosa o
l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui danni da
risarcire in caso non abbia provato il suo diritto.
Can. 1500 - Per
quanto concerne la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservino le
disposizioni del diritto civile del luogo ov'è situata la cosa del cui possesso
si tratta.
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