PARTE SECONDA
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
TITOLO I
L'INTRODUZIONE DELLA CAUSA (Cann. 1501 –
1512)
CAPITOLO I
IL LIBELLO
INTRODUTTORIO DELLA LITE
Can. 1501 - Il
giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma
dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia.
1502
Can. 1502 - Chi
vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui
si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del
giudice.
Can. 1503 - §1. Il
giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l'attore sia impedito
di presentare il libello o la causa comporti una ricerca facile e sia di minor
importanza.
§2. In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al
notaio di redigere un atto per iscritto, che deve essere letto all'attore e da
questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello
scritto dall'attore.
Can. 1504 - Il
libello con il quale s'introduce la lite deve: 1) esprimere avanti a quale
giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi; 2) indicare su
quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare
quanto e asserito; 3) essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore,
apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore
abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti; 4) indicare il domicilio
o il quasi-domicilio del convenuto.
Can. 1505 - §1. Il
giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato
che la cosa è di sua competenza e che all'attore non manca la capacità
legittima di stare in giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere
o respingere il libello.
§2. Il libello può essere respinto soltanto: 1) se il
giudice o il tribunale sono incompetenti; 2) se consta senza dubbio che all'attore
manca la capacità legittima di stare in giudizio; 3) se non sono state
osservate le disposizioni del [link] can. 1504, nn.
1-3; 4) se è sicuramente manifesto dal libello stesso che che la
domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento
venga fuori dal processo.
§3. Se il libello fu respinto a causa di difetti che
possono essere emendati, l'attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un
altro libello correttamente redatto.
§4. Contro la reiezione del libello, la parte ha
sempre diritto di interporre ricorso corredato di motivazioni, entro il tempo
utile di dieci giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu
respinto dal presidente; la questione poi della reiezione deve essere definita
con la massima celerità.
Can. 1506 - Se il
giudice entro un mese dalla presentazione del libello non ha emesso il decreto,
con il quale ammette o respinge il libello a norma del
[link] can. 1505, la parte interessata può fare istanza perché
il giudice adempia il suo compito; che se ciononostante il giudice taccia,
trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data dell'istanza, il libello si
consideri ammesso.
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