CAPITOLO II
CITAZIONE E
INTIMAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Can. 1507 - §1. Nel
decreto con il quale si ammette il libello dell'attore, il giudice o il
presidente deve chiamare in giudizio ovvero citare le altre parti per la contestazione
della lite, stabilendo se debbano rispondere per iscritto o presentandosi
davanti a lui per concordare i dubbi. Che se dalle risposte scritte veda la
necessità di convocare le parti, lo può stabilire con un nuovo decreto.
§2. Se il libello si considera accolto a norma del
[link] can. 1506, il decreto di citazione in giudizio
deve essere dato entro venti giorni dal momento in cui fu fatta l'istanza, di
cui in quel canone.
§3. Che se le parti contendenti di fatto si presentino
davanti al giudice per fare la causa, non c'è bisogno di citazione, ma
l'attuario metta agli atti che le parti furono presenti in giudizio.
Can. 1508 - §1. Il
decreto di citazione in giudizio deve essere subito notificato alla parte
convenuta e contemporaneamente reso noto agli altri che devono comparire.
§2. Alla citazione si aggiunga il libello
introduttorio della lite, a meno che il giudice per cause gravi non ritenga che
non si debba rendere noto alla parte il libello prima che questa abbia deposto
in giudizio.
§3. Se si fa causa a una persona che non ha il libero
esercizio dei suoi diritti, o la libera amministrazione delle cose in
questione, la citazione deve essere intimata, a seconda dei casi, al tutore, al
curatore, al procuratore speciale ovvero a chi è tenuto a norma di diritto ad
incaricarsi del giudizio a nome della medesima.
Can. 1509 - §1. La
notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve
essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro,
osservate le norme stabilite per legge particolare.
§2. Del fatto della notificazione e del modo in cui
essa fu fatta deve constare agli atti.
Can. 1510 - Il
convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla
citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.
Can. 1511 - Se la
citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli,
salvo il disposto del [link] can. 1507, §3.
Can. 1512 -
Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti davanti al giudice
per fare la causa: 1) la cosa cessa di essere integra; 2) la causa diventa
propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al
quale fu introdotta l'azione; 3 la potestà del giudice delegato si rende
stabile, di modo che non cessa con il venir meno del diritto del delegante; 4)
s'interrompe la prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti; 5) la
lite comincia ad essere aperta; pertanto vale immediatamente il principio: lite
pendente nihil innovetur.
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