TITOLO II
LA CONTESTAZIONE DELLA LITE (Cann. 1513 –
1516)
Can. 1513 - §1. Si
ha la contestazione della lite, quando con un decreto del giudice si
definiscono i termini della controversia, desunti dalle richieste e dalle
risposte delle parti.
§2. Le richieste e le risposte, oltre che nel libello
introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione
o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili
le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i
dubbi, a cui si dovrà rispondere nella sentenza.
§3. Il decreto del giudice deve essere notificato alle
parti, le quali, salvo che non si siano già dichiarate consenzienti, possono
ricorrere entro dieci giorni al giudice perché sia mutato; la questione deve
poi essere definita con decreto del giudice stesso con la massima celerità.
Can. 1514 - I
termini della controversia una volta stabiliti non possono essere validamente
mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una
parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato le ragioni.
Can. 1515 -
Contestata la lite il possessore di un bene altrui cessa di essere in buona
fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve rendere anche i
frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire i danni.
Can. 1516 -
Contestata la lite, il giudice stabilisca alle parti un congruo spazio di tempo
per proporre e completare le prove.
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