TITOLO III
Della istanza giudiziale (Cann. 1517 – 1525)
Can. 1517 -
L'inizio dell'istanza avviene con la citazione; la fine non si ha soltanto con
la sentenza definitiva, ma anche negli altri modi stabiliti dal diritto.
Can. 1518 - Se una
parte contendente muoia, o cambi stato o cessi dall'ufficio in ragione del
quale agisce: 1) a causa non ancora conclusa, l'istanza è sospesa fino a che
sia riassunta la lite dall'erede del defunto, dal successore o dall'avente
interesse; 2) a causa conclusa, il giudice deve procedere oltre, dopo aver
citato il procuratore, se vi sia, altrimenti l'erede del defunto o il
successore.
Can. 1519 - §1. Se
cessino dall'incarico il tutore o il curatore o il procuratore, che sia
necessario a norma del [link] can. 1481, §§1 e 3,
l'istanza è nel frattempo sospesa.
§2. Il giudice costituisca al più presto un altro
tutore o curatore; può poi costituire un procuratore alla lite se la parte abbia
trascurato di farlo entro un breve termine di tempo stabilito dal giudice
stesso.
Can. 1520 - Se
nessun atto processuale sia posto dalle parti per sei mesi, senza che vi si
opponga alcun impedimento, l'istanza va in perenzione. La legge particolare può
stabilire altri termini per la perenzione.
Can. 1521 - La
perenzione ha effetto per il diritto stesso e contro tutti, anche minorenni o
ad essi equiparati, e deve anche essere dichiarata d'ufficio, salvo il diritto
di chiedere indennità contro i tutori, curatori, amministratori, procuratori, i
quali non abbiano dimostrato di non averne colpa.
Can. 1522 - La
perenzione estingue gli atti del processo, ma non gli atti della causa; anzi
questi possono avere valore anche in una successiva istanza, purché essa si
svolga tra le stesse persone e sullo stesso oggetto; ma per ciò che riguarda
gli estranei, non hanno altro valore se non di documenti.
Can. 1523 - Le
spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a carico di
ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai medesimi.
Can. 1524 - §1. In
qualunque stadio e grado del giudizio l'attore può rinunciare all'istanza; anzi
sia l'attore sia la parte convenuta possono rinunciare agli atti del processo,
sia a tutti sia ad alcuni soltanto.
§2. Tutori e amministratori di persone giuridiche,
perché possano rinunciare all'istanza necessitano del parere o del consenso di
coloro dei quali è richiesto il concorso per porre atti che eccedono i limiti
dell'amministrazione ordinaria.
§3. Per essere valida la rinuncia deve essere fatta
per iscritto e deve essere sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore, che
sia tuttavia munito di mandato speciale, deve essere comunicata all'altra parte
e da essa accettata o almeno non impugnata, e deve essere ammessa dal giudice.
Can. 1525 - La
rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si ha rinunciato, ottiene
gli stessi effetti della perenzione dell'istanza, e obbliga il rinunciante a
pagare le spese degli atti cui ha rinunciato.
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