CAPITOLO I
LE
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Can. 1530 - Il giudice
per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti; anzi
lo deve fare su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di
pubblico interesse togliere ogni dubbio.
Can. 1531 - §1. La
parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la
verità.
§2. Che se si rifiuta di rispondere, spetta al giudice
valutare che cosa se ne può dedurre per la prova dei fatti.
Can. 1532 - Nei
casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il
giuramento di dire la verità o almeno di avere detto la verità, a meno che una
causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente
discrezione.
Can. 1533 - Le
parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono presentare
al giudice dei punti sui quali la parte sia interrogata.
Can. 1534 - Circa
l'interrogatorio delle parti si osservino proporzionalmente le regole stabilite
per i testimoni nei cann. [link] 1548, §2, n. 1,
[link] 1552 e
[link] 1558-1565.
Can. 1535 - L'asserzione
di un qualche fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o
oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia
spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale.
Can. 1536 - §1. La
confessione giudiziale di una parte, se si tratta di un qualche affare privato
e non è in causa il bene pubblico, libera le altre parti dall'onere della
prova.
§2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la
confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano
confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a
tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di
prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo
definitivo.
Can. 1537 - Spetta
al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual valore dare alla
confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.
Can. 1538 - La
confessione o qualsiasi altra dichiarazione della parte manca assolutamente di
forza probante se consti che essa fu pronunciata per errore di fatto o fu
estorta con la violenza o con timore grave.
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