Articolo 1 - Natura e forza
probante dei documenti
Can. 1540 - §1.
Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica
nell'esercizio del suo incarico nella Chiesa, osservate le formalità stabilite
nel diritto.
§2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono
ritenuti tali secondo le leggi di ciascun luogo.
§3. Tutti gli altri documenti sono privati.
Can. 1541 - Salvo
che non si dimostri altro con argomenti contrari ed evidenti, i documenti
pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente
affermato.
Can. 1542 - Il
documento privato, sia riconosciuto dalla parte, sia ammesso dal giudice, ha
contro il suo autore o chi l'ha sottoscritto e gli aventi causa da essi la
stessa forza probante della confessione extragiudiziale; contro estranei ha la
stessa forza probante delle dichiarazioni delle parti che non siano
confessioni, a norma del [link] can. 1536, §2.
Can. 1543 - Se i
documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o guasti per altro
difetto, spetta al giudice decidere se ed in qual conto tali documenti si
debbano tenere.
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