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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO SETTIMO I PROCESSI
    • PARTE SECONDA IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
      • SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
        • TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
          • CAPITOLO II  PROVA DOCUMENTALE
            • Articolo 1 - Natura e forza probante dei documenti
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Articolo 1 - Natura e forza probante dei documenti

Can. 1540 - §1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio del suo incarico nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.

§2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo le leggi di ciascun luogo.

§3. Tutti gli altri documenti sono privati.

Can. 1541 - Salvo che non si dimostri altro con argomenti contrari ed evidenti, i documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato.

Can. 1542 - Il documento privato, sia riconosciuto dalla parte, sia ammesso dal giudice, ha contro il suo autore o chi l'ha sottoscritto e gli aventi causa da essi la stessa forza probante della confessione extragiudiziale; contro estranei ha la stessa forza probante delle dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, a norma del  [link] can. 1536, §2.

Can. 1543 - Se i documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o guasti per altro difetto, spetta al giudice decidere se ed in qual conto tali documenti si debbano tenere.




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